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Reati di Falso
Il c.d. “reato di falso” è disciplinato dal Titolo VII, Capitolo III, del Codice Penale, nella sezione dedicata “Dalla falsità in atti” e più specificatamente dagli artt. 476-493.
Occorre distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, tipologie di falso che possono essere poste in essere sia dal pubblico ufficiale che dal privato.
Il falso ideologico si ha con un atto che, seppur non materialmente falsificato (firme vere ed atto non contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore afferma, in esso, circostanze false. Si pensi, ad esempio, al pubblico dipendente che, in concorso o inducendo in errore i soggetti ai quali la pubblica amministrazione ha affidato la funzione di attestare l'orario di lavoro dei dipendenti, dichiara falsamente la propria presenza sul posto di lavoro.
Il falso ideologico è, quindi, un comportamento consistente nell'attestare, in un documento che non sia stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà.
Il Codice Penale lo punisce, agli articoli 479 e seguenti, con diverse fattispecie di reato, sanzionando, in particolare, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, quello commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, quello commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e quello commesso dal privato in atto pubblico.
Il privato, invero, commette falso ideologico quando, nonostante abbia il dovere giuridico di dire il vero, attesti falsamente (in via orale o per iscritto) al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Ai fini della rilevanza penale della condotta la nozione di atto pubblico va intesa in maniera ampia e comprensiva anche degli atti preparatori, degli atti interni dell'ufficio e degli atti di corrispondenza tra un ufficio e un altro.
Al contrario, nel falso materiale (punito dagli articoli 476 e seguenti, siamo innanzi ad una vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. L'autore del falso crea dunque un documento a firma di un altro autore oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l'autore.
Invero dei tre articoli in materia di falso materiale commesso dal privato ben due sono stati abrogati dal D.lvo n. 7 del 15.01.2016 (485 e 486), pertanto è rimasto in vigore il solo art. 480 che punisce il privato che abbia posto in essere una delle condotte previste per il pubblico ufficiale (art. 476,477 e 478).
La distinzione in esame assume rilievo soprattutto dal punto di vista della punibilità, in quanto, al contrario delle falsità materiali, le falsità ideologiche per essere perseguibili richiedono che l'autore del falso sia venuto meno ad un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero.
L'oggetto giuridico dei reati di falso si individua nella c.d. "fede pubblica" intesa come la fiducia che la società ripone negli atti, documenti, segni e forme esteriori ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce valore (testamenti, procure ecc.).
Affinché i suddetti reati possano configurarsi, dovrà esserci il dolo dell’autore, atteso che il legislatore non prevede punibilità a titolo di colpa, cioè la sua volontà di aver fornito in modo cosciente e volontario dichiarazioni false.