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Reati Informatici
I reati informatici nel Codice Penale sono incardinati nel Libro II - “Dei delitti in particolare”, nel Titolo XII - “Dei delitti contro la persona”.I reati informatici (c.d. cyber crimes), come da definizione fornitaci dall’art. 640 ter c.p., vengono commessi da “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Vengono definiti reati informatici tutti quelli commessi mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche e sono disciplinati dalla legge n. 547 del 1993 che ha integrato le norme del Codice Penale e del Codice di procedura Penale relative alla criminalità informatica.
Negli artt. 612 ter e 623 bis vengono disciplinate fattispecie come:
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)
- interferenze illecite nella vita privata
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
- cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
- rivelazione del contenuto di corrispondenza
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
- rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
- altre comunicazioni e conversazioni
Tra i reati informatici commessi utilizzando il computer, rientrano, tra gli altri:
- Frode e falsa identità: dal 1993 la legge ha equiparato la frode informatica a quella tradizionale, con l’unica differenza che la prima è condotta mediante l’uso di attrezzature informatiche
- Information warfare: consistente in una guerra d’informazioni condotta allo scopo di ottenere un vantaggio militare rispetto al nemico
- Cyberstalking: ossia, lo stalking, ovvero la persecuzione di una persona condotta attraverso la rete, ad esempio, inviando dei messaggi in chat
- Phishing: consistenti in truffe online attraverso le quali la vittima è portata a comunicare i propri dati sensibili
- Il c.d. grooming (art. 609-undecies c.p.) ovvero l’adescamento di minori attraverso la rete
- Cyberbullismo, definito dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”;
- Frode informatica
Con la Legge n. 48 del 2008, il Legislatore oltre a sostituire l’originario art. 635 bis c.p., ha introdotto ulteriori tre fattispecie (art. 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.), i c.d. digital crimes, nei quali rientrano il danneggiamento di hardware e software, la detenzione e diffusione di software o hardware allo scopo di compiere reati e la violazione dell’integrità di dati.