Sentenza 32587/2022 - Reato di Falso in scrittura privata

Con una recentissima sentenza depositata il 05.09.2022 (n. 32587/22), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di falso.

In particolare, i Giudici della V Sezione della Suprema Corte, hanno sancito il principio in base al quale la falsificazione dell'autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività pubblica, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.), né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.).

Alla luce di tale affermazione di principio, la ricostruzione del fatto materiale attraverso cui è stata realizzata la falsificazione assume una valenza essenziale nel termine in cui devono essere provati i dettagli relativi all’accertamento della scrittura falsa, proprio per determinare la fattispecie di reato, atteso che qualora l’autore del reato fosse un pubblico ufficiale ci ritroveremo in una ipotesi di reato (447-481), contrariamente ci ritroveremo difronte alla fattispecie, ormai abrogata, dell’art. 485.

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