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Della Falsità in Atti

Il codice penale dedica al titolo VII "dei delitti contro la fede pubblica", una intera sezione al cd. "falso".
In questo articolo ci concentreremo in modo particolare sul Capo III del VII titolo, ovvero alla sezione dedicata "Della falsità in atti" dall’art. 476 all’art. 493.
Giova in primo luogo evidenziare che dobbiamo distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, tipologie di falso che possono essere poste in essere sia dal pubblico ufficiale che dal privato.
In materia di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale, artt. 476, 477 e 478 c.p., ci troviamo nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale redige (476), altera o contraffà (477) ovvero simula (478) atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto degli atti.
Il legislatore, difatti, ha ritenuto doveroso tutelare la collettività dal caso in cui un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, rediga un atto falso, lo alteri o ne simuli l’esistenza.
Difatti, le pene stabilite per gli articoli citati, possono arrivare anche ad una pena massima di 10 anni (art. 476 comma II).
In materia di falso materiale commesso dal privato (artt. 482, 485 e 486), invece, ci troviamo innanzi alle fattispecie previste per il pubblico ufficiale nel caso in cui tale condotta criminosa sia stata commessa dal privato.
Invero dei tre articoli in materia di falso materiale commesso dal privato ben due sono stati abrogati dal D.lvo n. 7 del 15.01.2016 (485 e 486), pertanto è rimasto in vigore il solo art. 480 che punisce il privato che abbia posto in essere una delle condotte previste per il pubblico ufficiale (art. 476,477 e 478).
La pena prevista è quella di cui agli artt. 476, 477 e 478 diminuita di un terzo.
La falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, artt. 479 e 480, invece, punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri, ovvero punisce il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Per quanto attiene, invece, la falsità ideologica commessa dal privato, l'art. 483, punisce il soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico.
L'oggetto giuridico dei reati di falso si individua nella c.d. "fede pubblica" intesa, fin dalla dottrina più remota, come la fiducia che la società ripone negli atti, documenti, segni e forme esteriori ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce valore (testamenti, procure ecc.).
In tema di reati di falso, appare doveroso ricordare come la Legge 23 dicembre 1993 n. 547 ("Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale in tema di criminalità informatica") abbia esteso l’ambito di applicazione della normativa in tema di falsità documentali anche ai documenti informatici, mediante l’introduzione dell’art. 491 bis del codice penale, ai sensi del quale, per "documento informatico" s’intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria. Il documento informatico rimane tale indipendentemente dalla sua riconoscibilità ovvero dalla sua attribuibilità ad un soggetto determinato.
In ordine alle falsità documentali, appare opportuno evidenziare che la condotta si svolge su scritti che vanno sotto il nome di documenti (atti pubblici o scritture private). Affinchè, infatti, si possa parlare di documento è necessaria la forma scritta. Il documento oggetto di tutela penale nei reati di falso deve, dunque, necessariamente provenire da un soggetto determinato ed essere allo stesso riconducibile.
Affinché i suddetti reati possano configurarsi, dovrà esserci il dolo dell’autore, atteso che il legislatore non prevede punibilità a titolo di colpa, cioè la sua volontà di aver fornito in modo cosciente e volontario dichiarazioni false. Può essere commesso anche durante un concorso pubblico, per esempio per omissioni volontarie di informazioni rilevanti, come il fatto di avere precedenti penali.
Con la legge n. 87 del 17 giugno 2021 le condotte previste dagli artt. 476 – 482 e 489 aventi ad oggetto certificazioni verdi Covid-19, si applicano le pene relative ai suddetti articoli.
La falsità in atti, sia essa materiale che ideologica, rappresenta un settore di particolare interesse per lo studio legale Tisbo & Pinto che ha prestato e presta la propria assistenza in favore sia di pubblici ufficiali che di privati, siano essi imputati o persone offese.