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Reati di Contraffazione
Il reato di contraffazione, regolamentato dagli artt. 473 e 474 del Titolo VII Capitolo II del Codice Penale, rappresenta il reato che più di qualsiasi altro danneggia l'economia internazionale, colpendo indistintamente qualsiasi tipo di settore produttivo.
L’art. 473 statuisce che “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”
L’art. 474 altresì aggiunge “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.”
La lotta alla contraffazione, posta in essere nel nostro ordinamento, mira a fronteggiare il fenomeno del traffico illecito di merci contraffatte che arrivano in Italia da Paesi terzi, quelle che vengono sdoganate in atri Paesi europei e quelle prodotte sul territorio nazionale.
A fronte di tale problematica, l'Unione europea si è avvalsa di un efficiente strumento unitario come quello del controllo doganale, attuo ad intercettare i prodotti contraffatti ed alterati in entrata ed in uscita da uno dei Paesi europei, con conseguente sequestro merci da parte delle Autorità adite.
Nella definizione di merci contraffatte rientrano:
- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi segno distintivo (imballaggi, logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, che viola un marchio o indicazione geografica, contenente un simbolo/nome identico ad un marchio noto registrato o ad un'indicazione geografica protetta, o semplicemente non distinguibile;
- le merci che violano un'indicazione geografica nello Stato membro in cui sono state trovate e sui cui è apposto un nome/termine protetto, in relazione a tale indicazione geografica.
Diverse sono le merci usurpative, quelle cioè che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.
Per comprendere meglio l'azione criminosa punita, è bene ricordare la differenza concettuale tra:
- contraffazione, da intendersi quale condotta tesa a far assumere al marchio falsificato una “finta qualità” tale di ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto;
- alterazione, intesa come una modifica parziale di un marchio.
Elemento essenziale per la configurabilità del reato è la registrazione del marchio.
Oggetto di tutela è la fede pubblica, o meglio, la fiducia dei cittadini/consumatori nei marchi e segni distintivi di un determinato prodotto.